CONSIGLIO DI ZONA 9 – COMUNE DI MILANO AUDIZIONE ING. LAGORIO RESPONSABILE SETT. BONIFICHE COMUNE DI MILANO 10 luglio 2013 AREA BOVISA GASOMETRI omiss ...Nel frattempo, dal 2006, è vigente una nuova normativa che definisce il procedimento di bonifica che ne modifica in maniera molto sostanziale anche la logica alla base. Mentre prima il riferimento normativo, che era un Decreto Ministeriale, il 471 del 99, diceva che c'erano dei limiti da rispettare, proprio una tabella dei limiti e, qualora il sito presentasse dei valori superiori ai limiti, bisognava bonificarlo per riportarlo al di sotto dei limiti, senza grosse possibilità discrezionali se non quelle della scelta della tecnologia di intervento. Oggi invece la nuova normativa, che è il Testo Unico Ambientale D. Lgs 152 del 2006, ribalta l'approccio tabellare e ci dice che quando un sito ha delle contaminazioni che eccedono i limiti tabellari, il sito entra nel procedimento ma non è affatto detto che la bonifica debba puntare a riportare la contaminazione al di sotto dei limiti tabellari, in quanto nel mezzo c'è lo strumento cardine di valutazione della situazione e della proposta, la famosa, più o meno, ANALISI DI RISCHIO. Significa che, sulla scorta dei dati raccolti (e li abbiamo già) e sulla scorta delle previsioni di destinazioni d'uso e di funzioni da installare sull'area (e non l'abbiamo già, dopo apriamo una parentesi su questo tema, magari) per via modellistica numerica, con un programma del computer, tanto per dire, si valuta se la contaminazione genera, o meno, un rischio in funzione della destinazione d'uso da installare. Se cioè questa contaminazione, che ci ha fatto accendere il campanello perchè è stata riscontrata sopra i limiti, effettivamente costituisce un rischio; se è così quali livelli devono essere ripristinati per garantire l'inazione di questo rischio. Questo può sembrare un tecnicismo ma in realtà sposta di molto il senso dell'intervento di bonifica perchè l'intervento di bonifica, diciamo, non è più oggettivo. Non è che tutto quello che è sopra il limite va rimosso perchè va bonificato; bisogna vedere cosa dice l'analisi di rischio. Quello che intenderemmo fare, quindi, nella ripresa del procedimento, come nuovi titolari del procedimento e con la nuova norma che dobbiamo applicare, è di impostare questa analisi di rischio e pertanto valutare una bonifica che in qualche maniera sia garanzia della salubrità sia verso i bersagli umani che verso l'ambiente, ma in funzione delle destinazioni da installare sull'area. Questo consente di avere una bonifica un po' più fatta su misura e un po' meno … becera, abbiamo la possibilità di calibrare effettivamente la necessità di intervento su quello che è effettivamente necessario e non andare a dover scavare inevitabilmente grossi quantitativi di terra che magari, in realtà non producono alcun effetto seppure formalmente hanno dei valori superiori ai limiti tabellari. ….....