ISSN 2037-6677
DPCE online 2016-1
PORTOGALLO – Il Tribunale costituzionale annulla le sanzioni disciplinari comminate dal Partito Social Democrata a quattro suoi deputati che avevano votato contro la legge di bilancio per il 2015 di Francesco Campodonico
L’11 novembre del 2015, con l’Acórdão n.º 592/2015, il Tribunale costituzionale (TC) ha annullato le deliberazioni del Consiglio di Giurisdizione Nazionale (Conselho de Jurisdição Nacional, CNJ) del Partido Social Democrata (PSD) emesse in data 30 luglio 2015 e 4 ottobre 2015 nei confronti di quattro militanti (e deputati) dello stesso partito per aver, il 25 novembre 2014, in occasione del voto finale sulla Proposta de Lei n.º 254/XII/4 (recante la proposta di Legge di bilancio per il 2015), votato contro la proposta stessa, in dissenso rispetto alla posizione ufficiale del proprio partito. La sanzione comminata ai deputati era quella della sospensione dall’elettorato attivo e passivo per un mese. Per il combinato disposto degli artt. 103-C, c. 8, e 103-D della Lei orgânica n.° 28/1982 («Legge organica sull’organizzazione, funzionamento e processo del Tribunale costituzionale») è concesso, ai membri dei vari partiti politici del Paese, di impugnare davanti al TC i provvedimenti sanzionatori emessi dai competenti organi dei partiti, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti. Per poter promuovere l’impugnativa davanti al TC è necessario dedurre o l’illegittimità delle sanzioni comminate o la violazione delle regole statutarie; il provvedimento disciplinare deve, www.dpce.it
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inoltre, ledere direttamente e personalmente i diritti di partecipazione del militante all’attività del partito. I quattro deputati sanzionati, dunque, avevano presentato ricorso davanti al TC deducendo tanto l’invalidità dell’intero procedimento sanzionatorio, per essere stato avviato da un soggetto non titolato a farlo (cioè dal presidente del gruppo parlamentare), sia l’incompetenza a decidere, in prima istanza, da parte del CNJ. Inoltre, avevano evidenziato come il procedimento si fosse svolto con gravi violazioni del loro diritto di difesa, derivanti dalla mancata notificazione della raccolta, agli atti del processo, delle testimonianze scritte, rese da quattro testimoni a loro carico. Il TC, respinte nel merito tutte le altre istanze dei ricorrenti, ha riconosciuto la mancanza della notifica agli imputati del deposito delle quattro testimonianze, rese per iscritto dai testimoni dedotti da controparte. Tale mancanza, costituendo violazione delle garanzie di audizione e difesa degli imputati, previste dall’art. 22, c. 2, della Lei orgânica n.° 2/2003 («Legge sui Partiti politici»), secondo le modifiche apportatevi dall’art. 6, c. 1, lett. d), della Lei orgânica n.º 2/2008, ha determinato la nullità insanabile (nulidade insuprivél)
del procedimento disciplinare a carico di
pubblici funzionari, secondo quanto disposto dall’art. 203, c. 1, della Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, approvata con la Lei n.º 35/2014.
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