Procedura di revisione degli articoli scientifici proposti alla Rivista “DPCE online” Art.1 Finalità della revisione Tutti gli articoli scientifici proposti alla Rivista e che siano giudicati di interesse vengono sottoposti a procedura di revisione onde valutarne la conformità agli standard qualitativi necessari alla pubblicazione. La revisione scientifica viene operata avendo cura di tutelare il pluralismo ideologico e metodologico della comunità scientifica e dei singoli autori. Requisito per la pubblicazione è l’espressione di un giudizio positivo da parte di due revisori. Art. 2 I revisori La revisione viene effettuata ad opera di professori di ruolo aderenti al settore disciplinare di Diritto pubblico comparato o ai settori ad esso affini. Essa ha carattere completamente anonimo. Il direttore della rivista o un suo delegato tiene l’elenco aggiornato dei possibili revisori che abbiano espresso il proprio consenso a effettuare opera di revisione secondo le indicazioni di questa procedura. Art. 3 La valutazione dei revisori La valutazione dei revisori ha carattere analitico e deve avvenire, nei tempi indicati dall’art. 4, conformemente allo schema riprodotto in allegato. Ad esso si aggiunge un giudizio sintetico che può alternativamente essere pienamente positivo, positivo con rilievi o negativo. Il giudizio pienamente positivo è dato agli articoli che possono essere pubblicati senza correzione alcuna o con sole correzioni di forma; il giudizio positivo con rilievi è dato a quei contributi che, al fine della pubblicazione, debbono essere modificati o integrati in qualcuna delle loro parti. Il giudizio negativo è espresso in relazione a quei contributi che non sono pubblicabili, salvi un loro completo ripensamento e una loro generale riscrittura. Il giudizio negativo espresso anche da un solo revisore è impeditivo della pubblicazione. Art. 4 Incarico ai revisori Ai fini della revisione, l’articolo è contestualmente inviato in forma anonima a due revisori, scelti dall’elenco di cui all’art. 2, il cui interesse per gli argomenti trattati dall’articolo da valutare sia attestato da precedenti pubblicazioni.
Il revisore dispone ordinariamente di quattro settimane per esprimere il proprio giudizio. Inutilmente trascorso il termine, egli decade dall’incarico. Nel computo del termine non si considerano le due settimane centrali del mese di agosto. Il giudizio è espresso per iscritto e inoltrato per via telematica o cartacea alla segretaria di redazione della Rivista. Art. 5 Cancellazione del revisore dall’elenco La mancata tempestiva consegna del giudizio per tre episodi consecutivi o l’abitualità nella mancata consegna comporta la cancellazione dall’elenco di cui all’art. 2. L’uscita dal ruolo per causa di anzianità non comporta la cancellazione del revisore dall’elenco. Art. 6 La valutazione sulla pubblicabilità La valutazione sulla pubblicabilità del contributo proposto è presa quando siano giunti i giudizi dei due revisori. Se al termine del periodo indicato all’art. 4 non tutti i giudizi siano giunti, la valutazione è operata sulla base di quelli pervenuti. Se nessun giudizio è pervenuto, il contributo è inoltrato a due revisori supplenti, individuati secondo l’art. 4. L’incarico di revisore supplente ha durata di tre settimane. Art. 7 Comunicazione all’autore Il giudizio dei revisori è comunicato in forma anonima all’autore dell’articolo sottoposto a valutazione. Art. 8 Contributi modificati in seguito a giudizio dei revisori Nel caso in cui il contributo abbia avuto un giudizio positivo con rilievi, l’autore è invitato a provvedere alle modifiche suggerite e sottoporre nuovamente il saggio alla Rivista. In tale caso e salva una loro espressa indicazione contraria, esso è inoltrato per una nuova revisione ai revisori che avevano espresso questo giudizio. Art. 9 Conservazione dei giudizi I giudizi dei revisori sono conservati per due anni presso la sede della Rivista. Qualora l’articolo sia pubblicato, il termine decorre dalla pubblicazione.
Diritto pubblico comparato o ai settori ad esso affini. Essa ha carattere completamente. anonimo. Il direttore della rivista o un suo delegato tiene l'elenco ...
There was a problem loading more pages. Retrying... Procedura etapa a II-a-1_IS clasa I_revizuita.pdf. Procedura etapa a II-a-1_IS clasa I_revizuita.pdf. Open.
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Procedura de ...
Page 1 of 2. REPUBLIKA E SHQIPfRISE. MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCIIS. DH ZI. MINISTRI. *,.i4 ,dute[. { .zots. pEn pnocEDURAT E NDJEKJES st .q.Rsrvrrr n,tzt piin NxENESIT et NUr x.q.Nii. NDJEKUR rt paxrEN Dy KLAsA rt a.nsrvrrr nazE. Ne mbâ¬shtetje