BILANCI 2013 Fisco – L’art. 102.5 prevede l’integrale deduzione nell’esercizio di acquisizione, anche se non sono stati utilizzati. Occorre in ogni caso iscrivere il costo a conto economico (principio di derivazione) cosicché l’integrale deduzione è possibile solo in presenza di valide motivazioni di carattere civilistico.

BENI AD UTILITA’ LIMITATA C.c. – E’ consigliabile imputare ad Attrezzature di consumo, tra i costi di produzione (c.e.: B.6), i beni che non rimangono a lungo in azienda, causa continui ricambi (es. cacciavite, flessibili, ..). Le attrezzature minute possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano continuamente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. Fisco – Il costo effettivo è sempre deducibile. La giusta collocazione in bilancio deriva dalla loro natura ed utilizzazione: a) se interessano più cicli produttivi, ma per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, confluiscono nella voce di conto economico B.6 (es. attrezzature di consumo); b) se interessano un solo ciclo produttivo, perdendo poi la loro originaria identità, vanno nel conto economico tra i costi di produzione alla voce B.6 , tra le materie di consumo (es. pezzi di ricambio, lubrificanti per i macchinari) ed eventualmente imputati a commessa; c) se come fattori produttivi hanno una durata pluriennale vanno indicati tra le immobilizzazioni materiali alla voce Attrezzature, B.II.3. L’ammortamento calcolato in base alla residua durata è imputato, nel c.e., alla voce B.10.b (Ammortamenti beni materiali); sotto il profilo fiscale, pur essendo ammessa la deduzione integrale (art. 102.5), di fatto la norma è inapplicabile in assenza del corrispondente costo a conto economico. d) se si opta per l’iscrizione a valore costante, nel primo esercizio di acquisto le attrezzature vengono interamente capitalizzate, senza alcun ammortamento. Negli esercizi successivi, i costi di rimpiazzo confluiscono direttamente a c.e..

ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO costantemente rinnovate, di scarsa importanza Art. 2426.1 n. 12 C.c.: possono essere iscritte nell’attivo ad un

valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. Rientrano in questa casistica le attrezzature minute. Fisco: valgono le regole generali. Possono essere iscritte tra le rimanenze ad un valore costante solo se detto valore non è inferiore a quello che si ottiene con il calcolo del Lifo (non sembra rientrare nelle previsioni dell’art. 92.4).

AUTO Definizione di autovetture ed autocarri – La Finanziaria 2008 ha ridefinito la tipologia degli autoveicoli eliminando ogni riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed introducendo la nuova categoria dei “Veicoli stradali a motore”. L’intervento interessa esclusivamente la legge Iva, cosicché si vengono a creare definizioni differenti ai fini della detrazione dell’Iva e della deducibilità dei costi. Iidd: sono definite autovetture gli autoveicoli che non appartengono alle categorie di autocarri, autoveicoli carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato, così come definiti dal “Codice della Strada” (art. 54 lett. d DLgs. 285/1992). Può essere immatricolato come autocarro anche un veicolo fino a 6 posti purché il peso complessivo dei passeggeri (fissato in 68 Kg a persona) sia inferiore a quello che può trasportare come carico merci (indicato nella carta di circolazione). La Polizia stradale, con parere n. 221.2 del 01/09/2010 ha specificato il divieto di trasporto, a bordo di autocarri leggeri con massa fino a 3,5 tonnellate, di persone estranee al carico e scarico delle merci anche se sulla carta di circolazione del veicolo risulta un numero di posti adeguato, questo uso comporta la presunzione di una diversa destinazione del veicolo con possibilità di incorrere in sanzioni pecuniarie, oltre alla sospensione della carta di circolazione e la rideterminazione dell’importo della tassa automobilistica. Per rendere deducibili integralmente i costi, non è sufficiente la sola immatricolazione come autocarro; occorre una stretta inerenza tra l’attività esercitata e l’utilizzo del veicolo nonché l’effettivo uso del mezzo: è necessaria quindi una strumentalità del veicolo e che il medesimo venga utilizzato nell’ambito di attività lavorative che richiedano effettivamente l’uso di veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette all’uso o al trasporto delle

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stesse. Pertanto l’utilizzo di tali tipi di auto per fini extra aziendali (ad esempio da parte di soci o amministratori durante il fine settimana) oltre alla disapplicazione delle disposizioni fiscali di integrale deducibilità dal reddito comporta l’applicazione di una contravvenzione ed il sequestro del veicolo e può generare inoltre, in caso di sinistri, rischi di copertura assicurativa. L’art. 35.11 del DL 223/06 ha inoltre stabilito che in caso di adattamenti che comunque non impediscono l’utilizzo del veicolo per il trasporto privato di persone, a prescindere dalla categoria di omologazione, occorre verificare la deducibilità dei costi secondo il test che segue, stabilito con provvedimento dell’A.E. del 06.12.06: I = [Pt potenza(1) (in Kw) / [P portata (in t) = Mc massa complessiva (2) (in t) – la T tara (3) (in t)]] >= 180 (1) punto P.2 della carta di circolazione; (2) punto F.2 della carta di circolazione; (3) massa a vuoto. Se tale rapporto è inferiore a 180 il veicolo è considerato autocarro, ed i relativi costi sono deducibili salvo eccezioni; se è superiore si applica il regime di deducibilità previsto per le autovetture. NB: sono soggetti alla suddetta verifica solo gli autocarri che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: massa massima non superiore a 3,5 t (veicoli immatricolati N1 – punto J della carta di circolazione), codice carrozzeria F0 (punto J.2 della carta di circolazione), numero di posti pari a 4 o più (punto S.1 della carta di circolazione). Infatti la mancanza di uno solo dei sopra citati requisiti permette di considerare il veicolo fiscalmente come autocarro. Iva: le autovetture rientrano nella definizione di “Veicoli stradali a motore” che ricomprende tutti i veicoli a motore diversi dai trattori agricoli o forestali: 1. adibiti al trasporto stradale di persone e/o beni; 2. con massa autorizzata non superiore a 3.500 kg; 3. il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto. Le autovetture utilizzate esclusivamente per scopi aziendali possono beneficiare della detrazione totale dell’Iva. Occorre la dimostrazione oggettiva dell’uso esclusivo. 1 – AUTO IN ESCLUSIVO USO AZIENDALE: l’AE con la RM n. 59/E del 23.03.2007 ha confermato l’approccio rigoroso nella indi-

viduazione dei veicoli ad uso esclusivamente strumentale nell’esercizio dell’attività d’impresa. Nello specifico sono da intendersi come tali le autovetture senza le quali l’attività non può, in assoluto, esercitarsi (scuola guida, concessionaria automobilistica, ecc…). Pertanto i veicoli indicati all’art. 54.1 lett. d) del Codice della strada sono integralmente deducibili in presenza dei seguenti presupposti: t strumentalità del veicolo, ovvero la sua utilità per lo svolgimento dell’attività aziendale (C.M. n. 1/E/2007 e C.M. n. 48/E/2008); t utilizzo del veicoli nell’ambito di attività lavorative che ne richiedono effettivamente l’uso e quindi tali per cui l’autoveicolo sia direttamente collegato alla produzione del reddito. La detrazione dell’Iva, invece, è subordinata al solo presupposto dell’inerenza del veicolo che si traduce nell’utilizzo esclusivo nell’attività aziendale. 2 – AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE (art. 51.4 lett. a e 164.1) Il mezzo in uso promiscuo deve essere impiegato sia per esigenze lavorative (es. missioni aziendali) sia per esigenze personali del dipendente (es. periodi di vacanza, tragitti casa–lavoro). I veicoli devono essere assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (186 giorni per esercizio solare; C.M. n 48/E/1998 paragrafo 2.1.2.1). Non è necessario che l’uso promiscuo avvenga in modo continuativo, i periodi infatti si possono alternare assegnando l’auto in momenti diversi, ne occorre che il veicolo sia utilizzato da un solo dipendente. La prevalenza quindi si ottiene sommando i periodi di utilizzo promiscuo, anche goduti da soggetti differenti. Se il veicolo è stato acquistato in corso d’anno, la prevalenza dell’uso promiscuo deve essere proporzionata in relazione al periodo di possesso del bene (es. se l’auto è stata acquista il 1° settembre la prevalenza dovrà essere verificata su un periodo di 122 giorni). Il valore fiscale dell’utilizzo privato dell’auto è quantificato, in misura forfetaria, in un importo pari al 30% dei costi calcolati dall’ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000 (art. 51 c 4 lett a Tuir). L’impresa potrà quindi optare per una doppia via: a) concedere al dipendente l’uso privato gratuito dell’auto aziendale con inserimento del relativo fringe benefit in busta paga, su cui

BILANCI 2013

Utilizzo dei mezzi (acquisto, leasing, noleggio)

Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori Costi 2012 2013

Iva

2013 Bene strumentale, oggetto 100% 100% 100% 100% dell’attività, uso pubblico Agenti o rappresentanti 80% [1] 100% [5] 80% 100%[5] di commercio Inerente all’attività d’impresa, 40% 20% 20% 40% [3] 40% 40% [3] [1] [2] [1] [2] [6] [6] arte o professione Uso promiscuo ai dipendenti 90% 70% 70% per la maggior parte dell’anno 40% [3] [4] 90% 40% [3] [4] [1] [6] [6] [1] con fringe benefits Uso promiscuo ai dipendenti 90% 70% 70% per la maggior parte dell’anno 100% [4] 90% 100% [4] [1] [1] [6] [6] con fattura Uso promiscuo dell’amministratore 100% 40% [3] 100% 40% [3] entro l’importo del fringe benefits Uso promiscuo dell’amministratore 40% 20% 40% 40% 20% 40% oltre l’importo del fringe benefits Note alla tabella 1. limiti di importo in caso di acquisto o leasing: €. 18.075,99 autovetture e autocaravan. Nel caso di professionisti la deducibilità è ammessa ad un solo veicolo se individuale e ad un veicolo per ciascun socio se l’attività professionale è svolta in forma associata; €. 25.822,84 per agenti e rappresentanti di commercio; €. 4.131,66 per motocicli; €. 2.065,83 per ciclomotori. Nel caso di acquisti in leasing i limiti sopra trovano identica applicabilità, poiché non si considera l’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti di cui sopra. Questi limiti non valgono qualora il veicolo acquistato venga dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte dell’anno. 2. limiti di importo in caso di noleggio: €. 2.065,83 autovetture e autocaravan; €. 2.065,83 motocicli; €. 413,17 ciclomotori. 3. Per le operazioni eseguite a partire dal 27/06/2007. 4. Si devono considerare utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa i veicoli acquistati dal datore di lavoro e successivamente messi a disposizione del dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. In questo caso l’Iva è completamente detraibile (Cassazione n. 11943 del 13.07.2012). 5. Vengono esclusi i motocicli di cilindrata superiore a 350 cc. 6. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta di prima applicazione si assume, quale importo del periodo precedente, quello che si sarebbe determinato applicando le nuove regole.

andranno effettuate le normali trattenute fiscali e previdenziali b) addebitare al dipendente un corrispettivo per il suddetto utilizzo mediante emissione di fattura soggetta ad iva. In questo caso, occorre considerare che le tariffe Aci sono già comprensive di Iva e pertanto l’imposta va scorporata (C.M. 326/97). L’importo fatturato al

2012

Manutenzioni e riparazioni, carburanti, custodia, autostrada, bollo, assicurazione, ecc.. Costi Iva 2012 2013 2012 2013

dipendente dovrà essere riscosso dall’azienda entro la fine dell’esercizio. Se il corrispettivo richiesto differisce dall’importo forfetario determinato come sopra, occorre tassare in busta paga la differenza tra l’importo forfetario e quello addebitato al dipendente (iva compresa). IIDD – I costi relativi ai veicoli concessi in

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uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili al 90%. La legge Fornero (art. 4 comma 72) ha modificato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18.07.2012 l’art. 164.1 lett. b–bis) del Tuir che tratta delle auto date in uso promiscuo ai dipendenti portando la percentuale di deducibilità dei costi per il 2013 dal 90% al 70% ed eliminando il precedente limite al valore di acquisto del veicolo (es. per un’impresa non c’è più il tetto dei 18.075,99 euro). La convenienza fiscale fa ovviamente propendere l’azienda per l’acquisto, anche in leasing, del veicolo per l’uso promiscuo al dipendente. Per vincere eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, l’utilizzo promiscuo da parte del dipendente deve essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti con certezza l’utilizzo (verbale di assemblea o del C.d.A., contratto di lavoro, lettera di incarico, ..). Nel caso di dipendente di un professionista o di uno studio, la disciplina si applica senza considerare il limite numerico massimo dei veicoli. Il calcolo del 90% va effettuato sull’ammontare dei costi auto al lordo di quanto determinato come fringe benefit in capo al dipendente (C.M. 47/E/2008). I costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo per la minor parte del periodo d’imposta sono interamente deducibili per la parte corrispondente al benefit tassato in busta paga o addebitato al dipendente e deducibili nel limite del 40% per la parte eccedente. IVA – nel caso a), essendo l’autovettura utilizzata sia per fini aziendali sia per scopi privati, l’iva relativa ai costi di acquisto e gestione è detraibile nel limite del 40%. Nel caso b) l’uso privato è consentito solo dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato ad Iva; pertanto, ai fini Iva, si può dire che l’autovettura è utilizzata esclusivamente nell’esercizio d’impresa con conseguente diritto alla detrazione integrale dell’Iva sui costi di acquisto e gestione (Assonime Circ. 11/2008, R.M. 6/2008/DPF). Il corrispettivo addebitato deve essere congruo, ovvero almeno pari al valore fiscale del benefit. Secondo parte della dottrina, ai fini della detrazione integrale dell’Iva, è sufficiente l’addebito dell’imposta calcolata sul “valore normale del servizio” (benefit) anche se il corrispettivo pattuito per l’uso personale dell’auto è inferiore al valore fiscale del benefit; sul punto sussistono delle perplessità. Facciamo un esempio: Auto 65CV a gasolio concessa in uso promiscuo ad un dipendente per 300 giorni. Si concorda con il dipendente

una trattenuta pari al 30% della percorrenza annua di 15.000 km desunta dalle tabelle ACI. Determiniamo il benefit ricordando che il costo chilometrico ACI è al lordo dell’Iva che andrà quindi scorporata dall’impresa in sede di fatturazione: Costo chilometrico da tabelle ACI Chilometri convenzionati (15.000 x 30%) Fringe benefit annuale (0,3520 x 4.500) Fringe benefit sui giorni di utilizzo (1.584 / 365 ) x 300

€. 0,3520 Km. 4.500 €. 1.584,00 €. 1.301,92

La società emette fattura al dipendente per l’utilizzo promiscuo dell’autovettura aziendale a Crediti v/dipendente Rossi

==/== Rimborso spese auto in uso promiscuo Erario c/Iva

1301,92 1.075,97 225,95

Al pagamento della fattura: Banca c/c

a

Crediti v/dipendente Rossi

1.301,92

In caso di detrazione in busta paga: Salari e stipendi

a

3.861.92

==/== Debiti v/Inps Erario c/ritenute Irpef Crediti v/dipendente Rossi Personale c/retribuzione

260,00 700,00 1.301,92 1.600,00

3 – AUTO CONCESSA IN USO PERSONALE AL DIPENDENTE: il dipendente riceve un beneficio da tassare in busta paga, quantificabile in base al valore normale ai sensi dell’art. 9 (calcolabile in base alle tariffe praticate per il noleggio). Per l’impresa le spese di gestione e gli ammortamenti sono trattati fiscalmente come costi del personale (indeducibili ai fini Irap). 4 – AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO ALL’AMMINISTRATORE: il valore fiscale dell’utilizzo privato dell’auto è quantificato, in misura forfetaria, in un importo pari al 30% del costi calcolati dall’ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000. Qualora l’auto sia concessa in uso

BILANCI 2013 promiscuo solo per una parte dell’anno, l’importo forfetario va riproporzionato all’effettivo numero di giorni in cui tale uso promiscuo è riconosciuto all’amministratore. L’impresa potrà: a) concedere all’amministratore l’uso privato gratuito dell’auto aziendale con inserimento del relativo fringe benefit in busta paga, su cui andranno effettuate le normali trattenute fiscali e previdenziali; b) addebitare all’amministratore un corrispettivo per il suddetto utilizzo mediante emissione di fattura soggetta ad iva. In questo caso, occorre considerare che le tariffe Aci sono già comprensive di Iva e pertanto l’imposta va scorporata (C.M. 326/97). L’importo fatturato all’amministratore dovrà essere riscosso dall’azienda entro la fine dell’esercizio. Se il corrispettivo richiesto differisce dall’importo forfetario determinato come sopra, occorre tassare in busta paga la differenza tra l’importo forfetario e quello addebitato all’amministratore (iva compresa). Per la parte d’importo che eccede la somma riaddebitata in fattura o evidenziata come fringe benefit in busta paga si applicano le limitazioni ordinarie del 40% che verranno ridotte al 20% a partire dal 2013; per l’AdE, infatti, la casistica del collaboratore non è mai assimilabile a quella del lavoratore dipendente. L’uso promiscuo deve essere opportunamente documentato (verbale di assemblea o del C.d.A., contratto di lavoro, lettera di incarico, ..). In caso di uso gratuito, nel calcolo del benefit occorre fare attenzione a rimanere nei limiti del compenso (che comprende quello in denaro) stabilito dall’assemblea dei soci. IIDD – Le spese di gestione dell’auto e gli ammortamenti devono essere suddivisi tra quelli afferenti all’uso personale e quelle afferenti all’uso aziendale: t i componenti negativi corrispondenti all’uso personale, sono deducibili nei limiti del fringe benefit tassato in capo all’amministratore ai fini Ires (indeducibili ai fini Irap poiché trattasi di compenso amministratore), mentre t i componenti afferenti all’uso aziendale sono deducibili nel limite del 40%. IVA – La R.M. 6/2008/DPF conferma la totale detrazione dell’Iva afferente un veicolo concesso in uso promiscuo qualora sia addebitato al dipendente un corrispettivo per l’uso privato. Questa Risoluzione fa riferimento esclusivo ai lavoratori dipendenti, senza mai citare i la-

voratori assimilati ai dipendenti né i collaboratori coordinati e continuativi, quali gli amministratori. In mancanza di chiarimenti, si ritiene che nel caso di autoveicolo concesso in uso promiscuo all’amministratore la detrazione integrale dell’Iva sia preclusa, con sola possibilità di porre in essere la detrazione forfetaria del 40% dell’Iva indipendente dall’addebito di un corrispettivo per l’uso privato. 5 – AUTO CONCESSA IN USO PERSONALE ALL’AMMINISTRATORE: l’amministratore riceve un fringe benefit tassabile (occorre rimanere nei limiti del compenso stabilito dalla assemblea dei soci), quantificabile in base al valore normale, ai sensi dell’art. 9 (calcolabile in base alle tariffe praticate per il noleggio). Per l’impresa le spese di gestione e gli ammortamenti sono trattati fiscalmente come il compenso amministratore (indeducibile ai fini Irap) ed è interamente deducibile ai fini Ires fino a concorrenza del fringe benefit tassato (sull’Unico si consiglia la ripresa fiscale in aumento di tutti i costi e la variazione in diminuzione del valore del fringe benefit). Serve la documentazione dell’uso esclusivo (anche tramite lettera d’incarico). L’amministratore può scegliere di corrispondere all’impresa un importo pari al valore normale dell’utilizzo personale (fattura con Iva 21%), così non sarà tenuto a versare alcuna imposta aggiuntiva. Se il valore dell’utilizzo determinato ai sensi dell’art. 9 è di € 5.000,00, la fattura dovrà essere di tale importo (Iva compresa) e la somma dovrà essere riscossa dall’azienda entro la fine dell’esercizio. 6 – AUTO DI PROPRIETA’ DEL DIPENDENTE O DELL’AMMINISTRATORE UTILIZZATA PER FINI AZIENDALI – il dipendente o l’amministratore che utilizza la propria auto per fini aziendali ha diritto al rimborso spese non tassato basato sulle tariffe Aci, in relazione alla percorrenza effettuata. Prudenzialmente è opportuno ricorrere alla classe chilometrica di riferimento, per la determinazione di suddetto rimborso, che considera i chilometri annui complessivamente percorsi dal dipendente/amministratore (vale a dire sia per esigenze di lavoro che per motivi personali). L’impresa si deduce il 100% del rimborso spese per una vettura che abbia al massimo 17 cf (benzina) o 20 cf (diesel); superate queste soglie, si deduce comunque un rimborso pari a quello previsto per una vettura con 17 o 20

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BILANCI 2013 cf. Per la deducibilità del rimborso si consiglia (anche se non obbligatoria) di stilare un’apposita lettera d’incarico, e una specifica quietanzata controfirmata; si sconsiglia pertanto di effettuare rimborsi senza la predetta documentazione.

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7 – USO PUBBLICO – AUTOVEICOLI ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALI – La deducibilità dei costi di acquisto, leasing, noleggio e delle spese relative ad autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è totale (100%) e senza alcun tetto massimo nel caso di: a) autoveicoli adibiti ad uso pubblico; b) autoveicoli utilizzati esclusivamente come strumentali dell’impresa; L’uso pubblico va riconosciuto espressamente mediante un atto di pubblica amministrazione, invece per i mezzi utilizzati esclusivamente come strumentali per l’impresa il Ministero ha chiarito che sono quelli senza i quali l’attività di impresa non può assolutamente essere esercitata (es.: impresa di noleggio auto); spetta in ogni caso al contribuente l’onere di provare l’indispensabilità oggettiva del mezzo per l’attività. 8 – AUTO PER USO UFFICIO – La R.A.E. n. 179 del 12.11.01 precisa che per l’automezzo omologato ed utilizzato quale ufficio mobile (dotato permanentemente di attrezzature speciali, per esempio per partecipare a fiere, mostre, manifestazioni commerciali o promozionali) l’Iva per l’acquisto e le spese di gestione è detraibile al 100% (salve le limitazioni generali) ed ammortamento e costi di gestione sono interamente deducibili. E’ fondamentale comunque la strumentalità diretta e l’effettivo utilizzo come ufficio. 9 – AUTO PER USO PUBBLICITARIO – L’auto omologata con questo particolare tipo di “uso speciale” rientra nella categoria delle autovetture destinate al trasporto di persone. La presenza all’esterno di messaggi pubblicitari e/o marchi aziendali, come precisato dalla C.M. n. 50/E/02, non consente la totale deduzione dei costi in capo all’impresa (si applicano quindi le normali regole previste per le autovetture aziendali). 10 – AU T O CONCE S SA I N USO ALL’AGENTE – L’agente riceve una vera e propria “provvigione in natura” che deve essere valutata secondo il valore normale dei beni. Il valore dovrà essere assoggettato a fattura-

zione e a ritenuta d’acconto; costituisce reddito tassabile per l’agente. Di converso, la casa mandante si dedurrà i costi. 11 – AUTO MULTIUSO – L’automezzo è destinato effettivamente ed oggettivamente al trasporto promiscuo di persone (operai) e delle attrezzature dalla sede al cantiere di lavoro. Mentre ai fini iva è possibile dimostrare l’utilizzo esclusivo aziendale beneficiando della piena detraibilità, per stabilire la percentuale di deducibilità dei costi occorre verificare la natura oggettiva dell’automezzo. Vedi § Beni in uso ai soci. AMMORTAMENTO AUTO – Non sono ammessi ammortamenti anticipati. LEASING – Il trattamento delle auto detenute in leasing segue quello previsto per le auto di proprietà. Vedi § Leasing. NOLEGGIO – Se il noleggio è di durata inferiore ai 12 mesi, i limiti indicati in tabella devono essere ragguagliati all’effettiva durata del noleggio. Nel costo dei canoni vanno compresi sia il noleggio “puro” che la quota di costo relativa ad eventuali servizi accessori. NOLEGGIO FULL SERVICE – Sono contratti di noleggio comprensivi di ogni costo afferente la messa a disposizione dell’autovettura (assicurazione, tassa di circolazione, manutenzioni e riparazioni, auto sostitutiva, a seconda dei contratti). La C.M. 48/98 riconosce al canone pagato una natura mista: una quota canone autovettura ed una quota canone riferita ai servizi ed ai costi di gestione. Se distintamente indicate in fattura la parte di corrispettivo da riferire al noleggio dell’automezzo sarà da iscrivere nella voce B.8 del c.e., mentre la parte del corrispettivo da riferire alle altre prestazioni dovrà essere allocata in relazione alla diversa natura delle prestazioni ricevute (es. manutenzione ordinaria voce B.7, bollo auto voce B.14, ecc.). Per le deduzioni vedere la tabella. FULL LEASING – Rappresenta una variante delle formula più generale del leasing, ma il contratto di full leasing comprende in più tutta una serie di prestazioni accessorie associate al servizio stesso (come ad esempio la manutenzione ordinaria). Va fiscalmente trattato in modo analogo al “noleggio full service” dal quale si differenzia per la possibilità di riscattare il bene.

BILANCI 2013 VENDITA DI AUTOVEICOLI – Nel caso di vendita di un veicolo è necessario verificare la disposizione relativa alla detrazione Iva vigente al momento dell’acquisto (art. 19 DPR 633/72). La vendita di veicoli acquistati: t con detrazione dell’Iva – la cessione è soggetta ad Iva; t con parziale detrazione dell’Iva – la cessione è parzialmente soggetta ad Iva, occorre determinare la parte del corrispettivo proporzionalmente corrispondente all’imponibile su cui è stata detratta l’Iva in origine, mentre la parte rimanente è esclusa dal campo di applicazione Iva ai sensi dell’art. 13/633; t senza detrazione dell’Iva, con Iva regolarmente pagata in fattura – è operazione esente ai sensi dell’art. 10.27–quinquies DPR 633/72, con obbligo di emissione della fattura. Se l'importo della fattura supera € 77,47 occorre applicare il bollo pari ad € 1,81. La successiva rivendita di un veicolo acquistato in regime di esenzione d’imposta ai sensi dell’art. 10.27–quinquies è soggetta al cosiddetto regime del margine ai sensi dell’art. 36 D.L. 41/95 (facoltativo rispetto al regime ordinario di assoggettamento all’imposta dell’intero imponibile), in base al quale l’operazione è assoggettata ad Iva per il solo margine positivo del prezzo di vendita sul costo d’acquisto, aumentato di eventuali spese sostenute. In mancanza di margine positivo non si applica Iva con l’annotazione “operazione soggetta al regime del margine di cui all’art. 36 del D.L. 41/95 e successive modificazioni”. Tale regime Iva si applica anche nel caso in cui il veicolo ceduto sia stato precedentemente acquistato – da un privato, – da un soggetto Iva che abbia a sua volta fatturato in regime del margine, – da soggetto che opera in regime di esenzione (es. medico). Vedi D.R.E. Lombardia prot. n. 51552 del 14.5.01. Se l’importo della fattura supera € 77,47 occorre applicare il bollo. Plusvalenze / minusvalenze da cessione: ai fini della determinazione del reddito d’impresa rilevano in proporzione al rapporto amm.to dedotto / fondo amm.to, cioè alla percentuale di ammortamento dedotto sul totale. Es. Costo di acquisto € 1.000; F.do amm. to 600 di cui dedotto fiscalmente 400 (67%), non dedotto 200 (33% – vecchia aliquota Ires). Vendita a € 750. Plusvalenza: 750 – (1.000 – 600) = € 350. t Plusvalenza tassabile: 350 x 400 : 600 = € 233. t Plusvalenza non tassabile: 350 X 200 : 600 = € 117

In caso di cessione di autovettura acquisita in leasing e successivamente riscattata per determinare la parte fiscalmente rilevante, occorre sommare sia i canoni leasing che gli ammortamenti per determinare il rapporto percentuale tra quanto dedotto fiscalmente e quanto imputato a conto economico. SCHEDA CARBURANTE – La scheda carburante può essere mensile o trimestrale e deve contenere, oltre agli estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero di telaio), la ditta, la denominazione o ragione sociale oppure il cognome e nome, il domicilio fiscale, la partita Iva e l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all’estero; deve inoltre riportare obbligatoriamente il numero dei chilometri evidenziato dall’apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo, alla fine del periodo di riferimento (mensile o trimestrale). L’addetto del distributore del carburante ha l’obbligo, ad ogni rifornimento, di indicare sulla scheda la data del rifornimento, l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’Iva, la propria denominazione o la ragione sociale compresa l’ubicazione e apporre la propria firma. E’ fatto divieto ai distributori di carburante di emettere la fattura ordinaria, tranne che per le forniture di carburante destinato a mezzi speciali. A partire dal 1.1.2006 gli autotrasportatori di cose per conto terzi che acquistano carburante dagli impianti stradali di distribuzione, dovranno richiedere necessariamente l’emissione della fattura. La scheda carburante si applica agli acquisti di carburante effettuati nel territorio dello Stato, non anche agli acquisti effettuati all’estero (C.A.E. 28/2011). L’incompleta compilazione della scheda carburante può comportare l’indeducibilità dal reddito d’impresa del costo sostenuto per l’acquisto del carburante e l’indetraibilità dell’IVA, in quanto prova dell’inerenza e dell’effettività del costo all’attività d’impresa (sentenza Cass. n.3947 del 18/02/2011). La Cassazione, ancora, nella sentenza n. 912 del 13/01/2012 ha ribadito l’importanza della correttezza e della completezza della documentazione che sta alla base delle registrazioni contabili, precisando che commette il reato di dichiarazione fraudolenta, utilizzando documenti falsi, chi contabilizza schede carburanti con importi non veritieri. L’annotazione della scheda nei registri previsti dalla vigente normativa Iva si effettua allo stesso modo e negli stessi termini di normale fattura di acquisto; se l’Iva è indetraibile, è facoltà del contribuente di annotare il documento ai soli fini della contabilità gene-

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BILANCI 2013

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rale, considerandolo pertanto fuori dal campo di applicazione Iva. L’utilizzazione di schede carburanti con importi o nomi falsi può integrare il reato di frode fiscale. Il Decreto Sviluppo – D.L. 70/2011 ha previsto l’esonero dall’obbligo di compilazione della scheda carburante per i soggetti Iva che effettuano il pagamento esclusivamente con “carte elettroniche” (carte di credito, debito o prepagate) emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione, residenti in Italia oppure dotati di una stabile organizzazione (banche, Poste italiane spa, organismi di investimento collettivo, società di gestione del risparmio). L’utilizzo della carta elettronica, intestata al soggetto esercitante l’attività e il cui estratto conto deve contenere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto (data, distributore, ammontare del corrispettivo), non richiede l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto di distribuzione e dei chilometri percorsi. Come indicato dall’Agenzia, l’estratto conto sembrerebbe sostituire la fattura quale documento necessario ai fini della detrazione IVA, per cui, in assenza di precise indicazioni, possono essere indicate sulla ricevuta stessa o sull’estratto conto l’IVA scorporata e l’IVA effettivamente detratta. Tale integrazione appare molto utile in presenza di un parco d’auto a detraibilità mista per il quale si utilizza un’unica carta elettronica per il pagamento; infatti considerato che, la scelta della modalità di certificazione è unica, l’Agenzia ritiene opportuno mantenere l’annotazione separata dell’imponibile e dell’imposta con ulteriore precisazione del veicolo a cui di riferisce il rifornimento. Ai fini della contabilizzazione, non è chiaro se la registrazione degli acquisti debba avvenire con cadenza “ordinaria” (mensile o trimestrale), in relazione ai singoli rifornimenti contenuti nell’estratto conto o, piuttosto, con cadenza coincidente con periodo cui fa riferimento l’estratto conto. In ogni caso, si dovrà procedere all’annotazione degli acquisti dei singoli rifornimenti sul registro IVA effettuando lo scorporo dell’imposta, riportando il numero di targa del veicolo. In alternativa resta sempre valida la tradizionale scheda carburante (C.A.E. 42/2012).

SUPERBOLLO Il superbollo è un’addizionale erariale alla tassa automobilistica introdotta con la Manovra correttiva; rispetto al 2011, l’addizionale è stata elevata e i limiti dei kw ridotti come evidenziato nella tabella. Sono previste delle esenzioni, secondo cui la tassa in questione viene ridotta dopo cinque, dieci e quindici

anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. 2011 €. 10 per kw Dovuto per la parte eccedente 225 kw Nessuna esenzione

2012 €. 20 per kw Dovuto per la parte eccedente i 185 kw Riduzioni percentuali calcolate sulla data di costruzione

Il superbollo dovrà essere versato contestualmente al versamento del bollo ordinario. Pagamento: con F24 elementi identificativi, codice tributo: 3364.

Contabilizzazione: Imposte e tasse dedu- a cibili auto (40 o 90%) c.e B.14

Debiti vs Erario

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BENI E SERVIZI CONNESSI ALL’USO DELL’AUTO – Nel determinare i benefici occorre anche aver riguardo ad altri beni o servizi offerti gratuitamente o a costo inferiore (es. garage). INDENNIZZI ASSICURATIVI – vedi § Risarcimento danni. MULTE E SANZIONI – Non sono deducibili le sanzioni per infrazioni al codice della strada, per il ritardo nel pagamento del bollo e simili. In caso di sequestro del mezzo, le spese di sequestro sono indeducibili mentre quelle di dissequestro sono deducibili. Le sanzioni comminate durante l’utilizzo personale di amministratore o dipendenti, non sono rimborsabili da parte dell’azienda. L’IVA DELLE AUTOVETTURE – Vedi prospetto. RIMBORSO IVA AUTO – Il rimborso dell’Iva sui costi auto chiesto nel 2007 ai sensi della L. 278/06 va contabilizzato a storno del credito verso l’erario appositamente creato nel corso dell’esercizio in cui era stata presentata l’istanza. Se nell’esercizio di competenza era stata fatta la registrazione del credito:

BILANCI 2013 Banca c/c

a

Crediti v/Erario per rimborso Irap

Se non era stato rilevato il credito nell’esercizio di competenza, il rimborso va imputato

a sopravvenienza attiva non tassabile (ricordarsi la variazione in diminuzione nel calcolo delle imposte). Banca c/c

a

Sopravvenienze attive non tassabili

Contabilizzazione dei costi auto: s.p. c.e. c.e. c.e. c.e. c.e. c.e.

B.II.4 B.10.b B.8 B.8 B.8 B.8 B7/B9e

Immobilizzazioni materiali, Altri beni Ammortamenti Canoni di locazione finanziaria Canoni di noleggio Noleggio full service (quota canone) Locazione box Rimborso costo auto ammin./dipend.

AUTOCARRI Autocarri di proprietà aziendale Ammortamento e costi di gestione (carburanti, manutenzioni, bollo, assicurazione, pedaggi, ecc.): costi deducibili al 100%. Iva sull’acquisto e sui costi di gestione: detraibile al 100%. Gli autocarri non sono utilizzabili da estranei all’azienda e per fini extra impresa: si rischia il fermo macchina e l’esclusione dalla copertura assicurativa Autocarri detenuti in leasing, noleggio o comodato: t canoni leasing o noleggio: costo deducibile 100% (quota interessi indeducibile Irap), Iva detraibile 100%; t carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade e altri costi di autocarri in leasing, noleggio o comodato = trattamento autocarri di proprietà.

AUTOCONSUMO – ASSEGNAZIONE AI SOCI – DESTINAZIONE A FINALITA’ ESTRANEE ALL’IMPRESA Beni Iva – L’autoconsumo, l’assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa di beni, che formano oggetto o meno dell’attività dell’impresa (art. 2.2 n. 5 Dpr 633), se all’atto dell’acquisto: t è stata operata la detrazione dell’Iva pagata: sono soggetti ad Iva. La base imponibile è rappresentata dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal costo dei beni o di beni simili, determinato nel momento di effettuazione dell’operazione; t non è stata operata la detrazione integrale: sono fuori campo Iva. Si ricorda che nel caso di destinazione dei

c.e. c.e. c.e. c.e. c.e. c.e. c.e.

B.7 B.7 B.7 B.14 B.7 B.14 B.14

Costi assicurativi Manutenzioni e riparazioni Pedaggi autostradali Carburanti e lubrificanti Noleggio full service (quota servizi) Bollo Multe

beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa la rivalsa dell’Iva non è obbligatoria. Iidd – In caso di autoconsumo, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee di: t beni oggetto dell’attività dell’impresa (beni merce): gli artt. 57 (ditte individuali) e 85 (società) considerano ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale del titolare e dei soci o comunque estranee all’esercizio di impresa. Questo significa che pur in mancanza del corrispettivo, l’importo determinato ai sensi dell’art. 9, c. 3 Tuir costituisce un contraltare rispetto al costo precedentemente imputato a conto economico; t beni strumentali: la differenza fra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto (costo non ammortizzato) genera plusvalenze o minusvalenze che non vengono imputate al CE bensì determinano, rispettivamente, variazioni in aumento o in diminuzione nel quadro RF del modello Unico. Per quanto riguarda queste prime due tipologie la legge Iva non fa distinzioni, infatti l’art. 2/633 omologa queste due categorie considerandole sempre cessione di beni: t beni non rientranti nell’attività dell’impresa: il loro costo di acquisto è indeducibile o è deducibile entro certi limiti (es. spese di rappresentanza); non genera ricavi; t beni immobili: la circolare n. 39/E/2008 conferma che non si assoggetta a Iva l’autoconsumo dell’immobile acquistato presso un privato oppure proveniente dal patrimonio personale dell’imprenditore e in precedenza immesso nella sfera imprenditoriale rimandando all’art. 14/633 le regole per determinare il valore normale.

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spese autoveicoli.pdf

Pertanto l'utilizzo di tali tipi di auto. per fini extra aziendali (ad esempio da parte di. soci o amministratori durante il fine settima- na) oltre alla disapplicazione ...

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