BILANCI 2013

T TELEFONIA costi

Iva

2012 80% (2) 80% (2) 80% 80% 80% (2) 80% (2) 80% 80% 100%

2012 100% 100% (1) (a valutazione) (1) 50% (prudenziale) (1) 100% 100% (1) (a valutazione) (1) 50% (prudenziale) (1) 100%

TELEFONI Telefoni fissi, fax Cellulare(3) (utilizzo esclusivo) Cellulare(3) (utilizzo promiscuo con prove) Cellulare(3) (utilizzo promiscuo a forfait) Telefoni fissi, fax, internet Cellulare(3) (utilizzo esclusivo) Cellulare(3) (utilizzo promiscuo con prove) Cellulare(3) (utilizzo promiscuo a forfait) Impianti telefonici dei veicoli per il trasporto merci da parte di autotrasportatori (un solo impianto per un veicolo) 1.

2.

3.

acquisto acquisto acquisto acquisto gestione gestione gestione gestione acquisto gestione

Nei casi di utilizzo promiscuo se si possono dare le prove di un utilizzo superiore al 50%, è possibile detrarre una percentuale superiore. NB: Per queste situazioni è previsto un controllo da parte dell’A.E.. Se invece non si è in grado di fornire la prova medesima o se si vogliono evitare a priori contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria si può utilizzare la detrazione al 50%. Il Fisco ha comunque confermato che rimangono in ogni caso deducibili al 100% e detraibili al 100% quei costi di telefonia che non sono “oggettivamente” (e inequivocabilmente) suscettibili di utilizzazione per finalità diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali (R.M. 21/E/2008). Il concetto è ribadito dalla norma di comportamento n. 175/2009 che esclude dalla limitazione della deducibilità quelle apparecchiature che non si possono, neanche potenzialmente, prestare ad utilizzi personali o extra–aziendali (es: reti di trasmissione dati tra filiali, uffici, stabilimenti, circuiti interni di sicurezza, …). La verifica dell’insussistenza, anche potenziale, dell’utilizzo promiscuo, va verificata anno per anno dal contribuente. I costi di acquisto e di gestione dei tablet (I–pad e simili) sono assimilabili ai costi relativi ai telefoni cellulari in quanto necessitano di sim. Deve comunque essere rispettato il principio di inerenza. => Per utilizzo promiscuo si intende quando i beni e servizi relativi possono essere utilizzati anche per finalità diverse da quelle aziendali, indipendentemente dalla loro reale destinazione a finalità aziendali. => La R.M. n. 104/E del 17.5.2007 ribadisce che tra i costi limitatamente deducibili vanno comprese le spese sostenute per l’acquisto di modem, router ADSL, software specifici e altri beni indispensabili per la connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività d’impresa (R.M. 104/E/2007). I costi relativi ai personal computer saranno dedotti secondo i criteri generali. => Non c'è nessuna limitazione relativamente al numero dei telefoni cellulari usati dalle imprese. => I costi sostenuti a fronte di cellulari utilizzati con abbonamento di tipo “family”, sono interamente indeducibili ai fini delle imposte e l’Iva relativa è indetraibile; è considerato promiscuo l'uso del telefono cellulare a scopo prevalentemente aziendale e di proprietà del dipendente, quindi con emissione della fattura nei suoi confronti rimborsata poi dal datore di lavoro, anche se si tratta di un contratto family non aziendale (R.M. 357/2007)

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BILANCI 2013 Telelavoro: (R.M. 357 del 07.12.2007) non sono da assoggettare a tassazione le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici sostenuti dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda messe a disposizione dal datore di lavoro per espletare l’attività lavorativa. Il rimborso rientra nell’ipotesi considerate dalla circolare n.326 del 1997 e può essere un rimborso analitico a piè di lista o un rimborso forfettario.

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Schede prepagate e ricariche – Il costo per l’acquisto di schede telefoniche prepagate o di ricarica, documentato da ricevuta fuori campo Iva ai sensi dell’art. 74.1, lett. d) DPR 633, con l’apposizione del timbro del rivenditore, l’indicazione del nome dell’utilizzatore del telefono e del numero telefonico, è deducibile in misura %. Se la ricarica avviene a mezzo sportello bancomat (conto dell’impresa), occorre la ricevuta rilasciata dallo stesso sportello e la controprova nell’estratto conto. La C.M. 47/E/2008 ha ulteriormente chiarito che le ricariche telefoniche e le schede prepagate possono essere dedotte all’80% se inerenti e documentate (ricevuta Bancomat o home banking per le ricariche e il documento rilasciato dal rivenditore ai fini Iva per le schede prepagate). Ai fini IVA è prevista l’applicazione del regime monofase che non consente la detrazione anche se esposta in fattura dall’operatore telefonico. Cessione – Il Ministero ha chiarito che nel caso di successiva rivendita di un cellulare si assoggetta ad Iva la percentuale in base alla quale era stata detratta l’Iva all’acquisto, mentre la parte residua è fuori campo Iva ai sensi dell’art. 13.3 DPR 633. A partire dal 01.04.2011 si rende applicabile il meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori (art.17 co.6 lett.b) e c) D.P.R. 633/1972) se il cessionario è soggetto residente in Italia (circolare n.59/E 23.12.2010). Plusvalenze e minusvalenze che emergono alla cessione dovrebbero essere imponibili o deducibili nella proporzione tra ammortamento fiscalmente dedotto e quello effettivamente effettuato. Tuttavia poiché nulla è previsto dalla legge e l’art. 121–bis si riferisce solo ai mezzi di trasporto, parte della dottrina ritiene che siano tassabili o deducibili per intero. In caso di riaddebito dei costi l’azienda deve tener conto oltre che dei costi sostenuti per la gestione anche del valore di acquisto del cellulare. Trasporto di merci in c/ proprio o di terzi – Relativamente a ciascun veicolo adibito

a trasporto merci, effettuato per conto proprio o di terzi, è possibile dedurre il 100% delle spese e dell’Iva, relativamente ad un solo telefono, fisso o mobile.

TESORERIA – GESTIONE ACCENTRATA Vedi: Gestione accentrata della tesoreria – Cash pooling.

TITOLI DI DEBITO Art. 2483 – Se l’atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l’atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione. I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. L. 148/2011 – Dal 01.01.2012 l’aliquota base delle rendite finanziarie viene fissata al 20%.

TRASPARENZA PER SOCIETA’ DI CAPITALI – ART. 115 / C.A.E. 49/04 Partecipata – Società di capitali residente. Partecipanti – Società di capitali residenti o non residenti senza obbligo di ritenuta sugli utili distribuiti, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria e alla distribuzione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%. I requisiti devono sussistere dal 1° giorno del 1° periodo di imposta dell’opzione, fino al termine del triennio. Gli effetti dell’opzione permangono nel caso di ingresso di nuovi soci aventi i requisiti richiesti e anche nel caso di cessioni di partecipazioni all’interno della compagine sociale. Opzione – Deve essere esercitata dalla par-

spese telefoniche.pdf

Se la ricarica avviene a mezzo. sportello bancomat (conto dell'impresa), occor- re la ricevuta rilasciata dallo stesso sportello. e la controprova nell'estratto conto.

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