STATUTO del CENTRO REGIONALE DI SPELEOLOGIA “ENZO DEI MEDICI”
Capo I -‐ DENOMINAZIONE E SEDE Articolo 1 É costituita l'Associazione denominata CENTRO REGIONALE DI SPELEOLOGIA “ENZO DEI MEDICI”. Articolo 2 L'Associazione ha la propria sede principale in Roseto Capo Spulico (Cosenza), alla via Lucania n. 3. Qualora se ne presentasse l'esigenza l'Associazione potrà istituire sia sedi secondarie sia uffici di rappresentanza, anche temporanei, nell'ambito del territorio dello Stato Italiano. L'Associazione rimane in vita fino all'anno 2050 con la possibilità di proroga tacita come per legge. Capo II -‐ FINALITÁ E MEZZI Articolo 3 L'Associazione, escludendo ogni fine politico, religioso e di lucro, sorge con le seguenti finalità: a) promozione di campagne di ricerca speleologica nell'ambito dello Stato Italiano con particolare riguardo al territorio amministrativo della Regione Calabria; b) diffusione e divulgazione dei risultati esplorativi e scientifici acquisiti durante le campagne di ricerca di cui al precedente punto a), attraverso conferenze, mostre, pubblicazioni editoriali ed ogni altro mezzo diretto a tal fine; c) creazione di una banca dati riguardante tutti gli aspetti connessi al patrimonio speleologico della Regione Calabria e di archivi di carattere fotografico, cartografico e bibliografico attinenti soprattutto le cavità sotterranee conosciute nella Regione Calabria; d) promozione di iniziative didattiche inerenti la speleologia, rivolte al mondo della scuola e dell'università; e) organizzazione di corsi di speleologia e di visite guidate in grotta;
f) offerta di servizi di consulenza speleologica, in conformità alla proprie competenze, ad enti pubblici, soggetti privati e a chiunque ne faccia richiesta. Articolo 4 Qualora i suoi soci ne facciano motivata richiesta l'Associazione non esclude la possibilità di occuparsi, accanto alla speleologia, di iniziative attinenti altri settori, quali quello storico-‐ archeologico, naturalistico, ecc. Articolo 5 L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione da: a) quote d'iscrizione e quote associative; b) contribuzioni volontarie, elargizioni straordinarie, donazioni, liberalità e lasciti; c) rendite del proprio patrimonio; d) contributi esterni, pubblici e privati, nonché sponsorizzazioni da parte di privati, di enti pubblici, di enti privati, di società; e) ogni altra entrata di qualsiasi genere e tipo da parte di chiunque voglia concorrere a sostenere e ad incrementare le attività e le finalità che l'Associazione si propone di raggiungere. Capo III -‐ I SOCI Articolo 6 Possono partecipare all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni, le istituzioni pubbliche o private, gli enti di qualsiasi natura, che vogliano contribuire alla realizzazione delle finalità di cui all’art. 4. I soci sono suddivisi in sei differenti categorie: a) soci aggregati b) soci aderenti c) soci effettivi d) soci onorari e) soci istituzionali f) soci fondatori
Articolo 7 Chiunque desideri entrare a far parte dell'Associazione dovrà indirizzare al Consiglio Direttivo una domanda a mezzo dell'apposito modulo prestampato fornito dal Segretario-‐Tesoriere. Entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta domanda, il Consiglio Direttivo (con votazione per teste a maggioranza) ha insindacabile facoltà di accettare o di respingere la stessa. Saranno respinte le domande di iscrizione di tutti coloro che abbiano manifestato (per insindacabile opinione del Consiglio Direttivo), implicitamente o esplicitamente, anche a mezzo di semplice comportamento, il loro dissenso, disaccordo, o non condivisione delle finalità che l'Associazione si propone. Le domande accettate conferiscono la qualifica di Socio aggregato. I soci aggregati hanno facoltà di richiedere, trascorso un anno a far data dall'accettazione della domanda di iscrizione, il passaggio nella categoria dei soci aderenti, indirizzando la richiesta al Consiglio Direttivo, a mezzo dell'apposito modulo prestampato fornito dal Segretario-‐Tesoriere. Non hanno facoltà di richiedere il passaggio nella categoria dei soci aderenti tutti i soci aggregati che non abbiano raggiunto la maggiore età. I soci aggregati sono privi del diritto di voto, ma hanno diritto di partecipazione all'Assemblea. I soci aderenti hanno facoltà di richiedere, trascorsi due anni a far data dall'accettazione della domanda di passaggio di cui al punto precedente, il trasferimento nella categoria dei soci effettivi: la richiesta dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo, a mezzo dell'apposito modulo prestampato fornito dal Segretario-‐Tesoriere. I soci aderenti sono privi del diritto di voto ma hanno diritto di partecipazione all'Assemblea. I soci effettivi sono tutti coloro i quali appartengono all'associazione da almeno tre anni. Essi hanno sia il diritto di voto che il diritto di partecipazione all'Assemblea. I soci onorari sono coloro che, per il prestigio rivestito o per i meriti conseguiti, vengono onorati di tale qualifica dal Consiglio Direttivo. Essi sono privi del diritto di partecipazione all'Assemblea. I soci istituzionali sono rappresentati dagli Istituti, dalle Società, dagli Studi professionali, che svolgono attività di natura comune o affine a quelle descritte nell'art. 3. I soci istituzionali sono privi del diritto di voto, ma hanno diritto di partecipazione all'Assemblea. I soci fondatori sono Felice Larocca, Domenico Lorusso, Loredana Gambarrota. Essi hanno sia il diritto di voto che il diritto di partecipazione all'Assemblea. Articolo 8 Il prezzo della quota di iscrizione e della quota associativa annuale viene stabilito dal Consiglio
Direttivo e può essere soggetto a variazioni annuali. Articolo 9 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione: a) per recesso b) per esclusione Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La data del recesso sarà quella del ricevimento della raccomandata stessa. L'esclusione si verifica quando l'associato è inadempiente al pagamento della quota associativa per almeno un anno; quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto; quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo; quando il socio non osserva le norme statutarie e le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato; la delibera sarà comunicata allo stesso associato con raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea che ha facoltà di respingere o confermare la suddetta delibera; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. Capo IV -‐ GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 10 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Vice Presidente e) il Segretario-‐Tesoriere Articolo 11 L'Assemblea L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi.
Articolo 12 L'Assemblea ha le seguenti funzioni: a) delibera sui programmi di attività dell'Associazione e ne formula le direttive generali; b) elegge i membri del consiglio direttivo; c) approva e delibera le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Direttivo; d) approva il bilancio annuale dell'Associazione presentato dal Consiglio Direttivo; e) delibera sull'esclusione dei soci; f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione; g) delibera, in genere, su ogni argomento che riguarda la vita e l'indirizzo dell'Associazione. Articolo 13 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, o mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio effettivo e a ciascun socio fondatore, o mediante affissione dell'avviso di comunicazione (contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché, eventualmente, gli estremi di una seconda convocazione che potrà essere fissata anche nello stesso giorno) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che occorre per la discussione di eventuali altri argomenti posti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso viene convocata, in via straordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo. Articolo 14 L'Assemblea adotta il metodo di votazione “per alzata di mano” quando è chiamata a deliberare sugli argomenti di cui alle lettere a) c) d) f) e g) dell'art. 12. Adotta, invece, il metodo di votazione “per scrutinio segreto” quando è chiamata a deliberare sugli argomenti di cui alle lettere b) ed e) dell’art. 12. Articolo 15 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, concede e toglie la parola, mantiene l'ordine ed ha la facoltà di allontanare coloro che ne turbino il regolare andamento.
Articolo 16 Le adunanze dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto (soci effettivi e soci fondatori). Le adunanze dell'Assemblea sono valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti, ferma restando la necessità della presenza della maggioranza numerica dei soci fondatori. L'Assemblea delibera utilizzando il criterio della maggioranza semplice dei votanti. Tuttavia per le delibere di cui alle lettere c) ed f) dell'art. 12 è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza sia dei soci fondatori che dei soci effettivi. A parità di voti è decisivo il voto del Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenutisi dal voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sintetico sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-‐Tesoriere. Articolo 17 Ciascun socio con diritto di voto può rappresentare, mediante delega specifica, non più di un socio con i medesimi poteri. Il socio rappresentato si considera presente a tutti gli effetti, ivi compreso quello della computazione del numero dei soci presenti, ai fini della validità della convocazione dell'Assemblea. Articolo 18 Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario-‐Tesoriere e dai soci fondatori (questi ultimi membri di diritto). Articolo 19 Componenti del Consiglio Direttivo possono essere solamente i soci con diritto di voto. I componenti il Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei soci con diritto di voto, durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Articolo 20 Il Consiglio Direttivo adotta con delibera (a maggioranza semplice) ogni provvedimento che ritiene
opportuno per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. In particolare: a) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-‐Tesoriere; b) convoca l'Assemblea (con le modalità di cui all'art. 13); c) delibera sulla domanda di iscrizione all'Associazione presentata a norma dell'art. 7 del presente Statuto; d) delibera sul recesso e sull'esclusione dei singoli soci a norma dell'art. 9 del presente Statuto; e) regola, organizza e disciplina le attività sociali; f) determina l'importo annuale delle quote associative e di iscrizione a norma dell'art. 8 del presente Statuto; g) provvede alla gestione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e ha la facoltà di accettare o rifiutare contribuzioni volontarie, elargizioni straordinarie, donazioni, liberalità e lasciti. Articolo 21 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio Direttivo e a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, in sessione straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza semplice dei suoi membri; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Articolo 22 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; è titolare della firma sociale di rappresentanza; presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo. Per il compimento di singoli atti o categorie di atti e per determinati compiti o funzioni, il Presidente può delegare i suoi poteri e le sue funzioni al Vice-‐Presidente. In caso di impedimento simultaneo del Presidente e del Vice-‐Presidente, il primo può nominare, conferendogli i propri poteri, un sostituto che dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
Articolo 23 Il Segretario-‐Tesoriere a) redige in forma sintetica i verbali delle riunioni assembleari e delle relative delibere; b) redige in forma sintetica i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo con le relative delibere; c) provvede alla conservazione e alla custodia di tutti gli atti e documenti dell'Associazione; d) cura l'espletamento delle pratiche sociali e svolge tutte le specifiche mansioni che il Consiglio Direttivo ritenga di affidargli; e) provvede all'esazione delle quote associative; f) provvede a fornire gli appositi moduli prestampati per la domanda di iscrizione da presentare a cura degli aspiranti soci; g) fornisce gli appositi moduli prestampati per la richiesta di avanzamento di grado degli associati; h) tiene la contabilità ed è responsabile della conservazione dei fondi e dei libri contabili. Egli può avvalersi all'uopo, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, di organismi professionali adeguati. Articolo 24 I titolari degli organi associativi decadono: a) per dimissioni b) per revoca Le dimissioni devono essere rappresentate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente dell'Associazione pro-‐tempore; nel caso di dimissioni del Presidente dell'Associazione, la raccomandata dovrà essere indirizzata al Vice-‐Presidente in carica. La revoca può essere deliberata dall'Assemblea dei soci con diritto di voto quando il titolare dell'organo associativo interessato non esplica più l'attività associativa inerente la propria carica o quando siano intervenuti gravi motivi. Le dimissioni o revoca del Presidente dell'Associazione comportano la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso il Presidente rimane in carica per gli affari di ordinaria amministrazione e per la convocazione, entro un mese, dell'Assemblea degli associati con diritto di voto, per l'elezione di tutte le cariche associative. Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, il quale rimane in carica sino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.
Capo V -‐ CONTROVERSIE Articolo 25 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'Associazione o i relativi Organi Associativi saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri: il primo nominato dall'associato; il secondo eletto dall'Assemblea dei soci con diritto di voto; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli associati. Articolo 26 Contro la decisione del Collegio Arbitrale la parte interessata può ricorrere al giudizio inappellabile dell'Assemblea degli Associati con diritto di voto. Il ricorso dovrà essere proposto in forma scritta, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale. Capo VI -‐ NORME FINALI E CONCLUSIVE Articolo 27 L'esercizio sociale si chiude alla scadenza di ogni anno a far data dal giorno di costituzione della presente Associazione. Articolo 28 L'associato di qualsiasi tipo, con o senza diritto di voto, che per qualsiasi ragione abbia perduto tale sua qualità non potrà, per alcun motivo, vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione o su eventuali fondi sociali. Articolo 29 Gli associati o gli incaricati degli organi associativi non percepiscono alcun compenso, ma hanno diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni istituzionali. Articolo 30 Gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione dovranno essere interamente spesi per
l'organizzazione, l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture associative, dopo eventuali imputazioni ad un fondo di riserva approvate dall'Assemblea. Articolo 31 In caso di estinzione dell'Associazione i beni residuati dopo la liquidazione vengono devoluti secondo la delibera dell'assemblea che ha deciso lo scioglimento; l'Assemblea degli associati con diritto di voto fisserà le modalità di liquidazione. Articolo 32 Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le norme contenute nel Codice Civile.